Lo Statuto

Matermamma Wanda Onlus legalmente riconosciuta

Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione,  sede e emblema
1. E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “MATERMAMMA WANDA O.n.l.u.s “, con sede in Civitanova Marche (MC) Viale dei Pini 3 .
E’ possibile trasferire la sede in altro luogo entro il Comune di   Civitanova Marche (MC) con la delibera dell’Assemblea senza la necessità di procedere alla modifica dello Statuto.

Art. 2 – Principi fondamentali
1. L’Associazione è  luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato.
Per tale ragione i principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2.L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni  fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.

3.L’attività associativa  si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all’organizzazione medesima. Essa  si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 – scopi 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di volontariato e solidarietà sociale nei confronti degli anziani e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Pertanto l’Associazione si prefigge lo scopo di prestare sostegno alla popolazione anziana e svantaggiata favorendone la crescita dell’autonomia, l’inclusione sociale ed una migliore qualità della vita, documentandone le esperienze di vita per valorizzare le comunità locali. In ossequio a quanto stabilito dall’art. 10 del D.Lgs 460 del 1997 e successive modifiche, si precisa che la Associazione:

  1. a) svolge la sua attività nei settori dell’assistenza sociale, socio sanitarie, della cultura e dell’arte;
  2. b) persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
  3. c) non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  4. d) non può distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita della Associazione a meno che la distribuzione sia imposta per legge o rivolta ad altra Onlus secondo le disposizioni di legge;
  5. e) impiega eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività Istituzionali e di quelle direttamente connesse;
  6. f) devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre Onlus od a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  7. g) redige il bilancio ed il rendiconto annuale ai sensi di legge e del presente statuto;
  8. h) usa nella denominazione di qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Oltre a quanto sopra disposto la Associazione può perseguire anche tutte le attività strumentali, accessorie e connesse alle finalità di cui ai punti 1, e 3, dell’art. 10 del D.Lgs 460/97 ai sensi dell’art. 5 del D.Lsg de quo.

1. L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona  e la loro tutela;
2. lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini;
3. in tale senso l’associazione assume il compito di:
a. organizzare   i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali  attraverso i valori della solidarietà;
c. contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
e. operare, anche attraverso l’esperienza gestionale, per  la crescita culturale dei singoli e della collettività;
f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale e sanitario;
g. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività
1. per il raggiungimento dei fini essa svolge, esemplificativamente, le seguenti attività:

  1. a. solidarietà e promozione sociale, assistenza nei confronti delle persone anziane ed altri soggetti in stato di bisogno, promuovendo ogni tipo di attività rivolta a valorizzare il loro tempo ed a  stimolare   la loro socializzazione;
  2. b. promozione di seminari, convegni, incontri, manifestazioni e corsi di avvicinamento alla cultura, alla letteratura, alla pittura, alla cultura ed all’arte in genere;
  3. c. promozione e gestione di iniziative di formazione e informazione sanitaria;
  4. d. formazione di operato nei predetti campi sociali di attività;
  5. e. realizzazione di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi;
  6. f. promozione e organizzazione della solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
  7. g. richiesta di finanziamenti per attività e progetti specifici a istituzioni pubbliche, associazioni, fondazioni, aziende;
  8. h. cooperazione con altri enti non profit, aziende, istituzioni pubbliche per promuovere i progetti senza fine di lucro propri o di altri enti non profit:
  9. i. organizzazione e gestione di iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
  10. j. svolgimento di attività commerciali e produttive di carattere marginale.

2. È fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse quali: progettare, promuovere e organizzare attività e/o progetti socialmente rilevanti compresi anche quelli volti a diffondere e promuovere l’eventuale commercializzazione di oggetti realizzati dai soggetti che la Associazione si propone di sostenere ed aiutare.

Art. 5 – Gratuità
1. L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o comunque per qualificare  o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Soci

Art. 6 – Requisiti
1. Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto  e il regolamento. I soci sono suddivisi in soci ordinari e soci onorari.

2. Sono soci ordinari  coloro che aderiscono all’associazione e che sottoscrivendo la quota associativa e che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso dell’esercente la potestà parentale;

3. sono soci onorari coloro che, su proposta del consiglio direttivo, sono riconosciuti dall’Assemblea degni di tale attribuzione per aver contribuito in maniera rilevante allo sviluppo e al benessere morale e materiale dell’associazione.

4. i soci iscritti all’Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore a diciotto anni partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

5.fatto salvo il diritto di recesso, è  espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Diritti
1. I soci hanno diritto di:
a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti  associativi;
b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
c. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d. formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
e. essere informati  sull’attività associativa.

Art. 8 – Doveri
I doveri dei soci sono:
a. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
b. essere in regola con la quota associativa:
c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

  1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall’Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

 

Art .10 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a. per morosità;
b. per decadenza;
c. per esclusione;
d. per dimissioni.

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che  entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che  venga  a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto  gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive entro 15 giorni dalla comunicazione.

7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. I provvedimenti di cui al punti 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal  giorno della  scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l’associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate e patrimonio

Art.11 – Esercizio finanziario ed entrate
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. da contributi degli aderenti;
b. da contributi di privati;
c. da contributi di organismi internazionali;
d. da contributi dello Stato, di enti  pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e. da donazioni e lasciti testamentari;
f. da rimborsi derivanti da convenzioni;
g. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

3. L’associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o  capitale  durante la vita dell’associazione salvo che  non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie  e di quelle ad esse  direttamente connesse.

Art.12 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. da beni mobili ed immobili;
b. da titoli pubblici e privati;
c. da lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo.
d. contributi, rimborsi.

Titolo IV – Organi

Art.13 – Organi
1. Sono organi dell’ Associazione:
a. l’assemblea dei Soci;
b. il consiglio direttivo;
c. il presidente;
d. il collegio dei sindaci revisori;

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;

3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.

Art.14 – Assemblea

1. L’assemblea è  ordinaria  o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
2. Le deliberazioni dell’assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 – Convocazione
1. L’assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

2. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed  è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione ha sede.

Art. 16 – Tempi e scopi  della  convocazione  

1. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e preventivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

4. L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all’art. 21, punto 2, a richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 – Costituzione
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto  o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento e sulla devoluzione  del patrimonio è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

4. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 18 – Adempimenti
1. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina  due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 – Validità delle deliberazione
1. L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il  voto segreto per le elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti.

3. Per le  elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

4. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

5. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale  ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

6. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza
1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso socio non può essere portatore di  più di una delega.

2.Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea  decide  che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all’ordine del giorno e comunque quando si deliberi  su  fatti personali.

3.E’ facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.21 – Competenze
1. L’ assemblea ordinaria :
a. approva  il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo;
b. approva la relazione del consiglio direttivo;
c. approva  le linee programmatiche della Associazione;
d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
e. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione e le sue modifiche;
f. elegge il consiglio direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti,  e scegliendoli fra i soci all’Associazione;
g. elegge il collegio dei sindaci revisori, qualora ne ravvisi la necessità;
h. elegge il collegio dei probiviri;
i. delibera sull’istituzione di sezioni;
j. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
k. delibera la variazione della sede legale all’interno del medesimo comune.

2. L’assemblea straordinaria delibera:
a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
b. sulla variazione della sede legale;
c. sullo scioglimento dell’Associazione;
d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’ articolo 33.

Art.22 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari,  da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nei limiti deliberati dall’Assemblea, compreso il presidente.

2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione, dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all’Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell’Associazione.

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora non venga rispettato il predetto termine, la riunione del direttivo si intende validamente costituita qualora siano presenti tutti in consiglieri in carica.

7. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

 

Art.23 – Costituzione e voto
1. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

4.Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall’assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo, senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di intervento.

5. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

 

Art. 24 – Competenze
1. Il  consiglio direttivo:
a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
b. esegue i deliberati dell’assemblea;
c. stipula  contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
d. adotta i provvedimenti di cui all’art. 10;
e. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
f. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
g. determina l’importo annuale delle quote associative.

 

Art. 25 – Direzione esecutiva
1. Il consiglio direttivo, può costituire una direzione esecutiva indicativamente composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando  nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo .

2. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

3. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei  non eletti.

2. Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.

3. La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei sindaci revisori e del collegio dei probiviri.

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

 

Art. 27 – Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall’Associazione.

3. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

 

Art. 28 – Collegio dei sindaci revisori
1. Qualora l’assemblea dei soci lo ritenga necessario potrà nominare il collegio dei sindaci revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea il collegio dei sindaci revisori elegge nel proprio seno il presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

 

Art. 29 – Competenze
1. Il collegio dei sindaci revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.

2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei soci.

Titolo V – Norme finali

Art. 30 – Sezioni

  1. Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

 

Art. 31 – Regolamenti
1. Il regolamento generale:
a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell’associazione;
d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.
2. In relazione agli specifici settori di intervento dell’associazione, l’assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 32 – Bilancio
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno e un bilancio preventivo da sottoporre ad approvazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio.
I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Nel bilancio consuntivo devono essere indicati i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione

  1. 1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.8.1991 n. 266,  con preferenza nel  territorio in cui ha operato l”Associazione sciolta.

 

Art. 34 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia (legge 11.8.1991 n. 266, L.R. 13.4.1995 n. 48 e successive integrazioni) nonché il Codice Civile.